Targhe per monopattini elettrici: sì del Garante Privacy, ma con condizioni importanti. Ecco quali sono

Targhe per monopattini elettrici: sì del Garante Privacy, ma con condizioni importanti. Ecco quali sono
Il Garante della Privacy approva la piattaforma digitale per le targhe dei monopattini, ma impone paletti precisi al Ministero delle Infrastrutture. Al centro della questione: la raccolta di dati personali oltre il necessario e la definizione chiara delle responsabilità
23 febbraio 2026

Mentre sempre più città stanno vietando l'utilizzo dei monopattini in sharing il Garante della Privacy ha approvato lo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che disciplina il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio delle targhe dei monopattini elettrici. Tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici, anche quelli privati, dovranno infatti - da questa primavera - munirsi di targa e assicurazione.

Il via libera, tuttavia, non è arrivato senza riserve: l'Autorità ha formulato una serie di prescrizioni vincolanti che il Ministero dovrà recepire prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Una vicenda apparentemente tecnica, ma che tocca un principio fondamentale: quanto può raccogliere lo Stato quando un cittadino interagisce con una piattaforma pubblica?

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Come funziona la piattaforma

Il decreto regolamenta uno strumento digitale attraverso cui i proprietari di monopattini elettrici potranno richiedere e ottenere il contrassegno identificativo obbligatorio per la circolazione. Una misura attesa, pensata per migliorare la sicurezza stradale e rendere i veicoli tracciabili in caso di incidenti, infrazioni o furti.

L'accesso alla piattaforma avverrà tramite SPID o CIE, i due sistemi di identità digitale già ampiamente diffusi in Italia, che garantiscono l'identificazione certa dell'utente. Un'impostazione corretta, in linea con gli standard della pubblica amministrazione digitale. Il problema, come spesso accade, è emerso nei dettagli.

Il nodo della verifica anagrafica

testo originale del decreto prevedeva che, dopo l'autenticazione tramite SPID o CIE, i dati del richiedente venissero ulteriormente verificati attraverso un collegamento automatico con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il Garante ha chiesto di eliminare questa procedura.

La motivazione è puntuale e difficile da contestare: se un cittadino si è già identificato con SPID o CIE — strumenti che attestano con certezza la sua identità — interrogare anche l'Anagrafe nazionale risulta ridondante e sproporzionato rispetto alle finalità del trattamento. In altri termini, si raccolgono più dati di quanti ne siano effettivamente necessari. Un principio cardine del GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che vincola tanto i privati quanto — e soprattutto — la pubblica amministrazione.

Le altre prescrizioni: trasparenza e responsabilità

Il Garante ha posto al MIT altre due condizioni prima che il decreto possa considerarsi definitivo.

La prima riguarda le verifiche sulle persone giuridiche. Per i richiedenti che operano in qualità di rappresentanti di imprese — operatori di servizi di sharing, rivenditori, società di noleggio — il decreto prevede controlli sui poteri di rappresentanza. Una misura legittima, ma l'Autorità ha richiesto che il Ministero specifichi con precisione quali banche dati verranno utilizzate per tali verifiche. La genericità, in materia di trattamento dei dati, non è ammissibile.

La seconda condizione attiene alla titolarità del trattamento. Il Garante ha prescritto che tutti gli adempimenti connessi alla piattaforma — dalla redazione dell'informativa privacy alla gestione delle richieste degli utenti che intendono esercitare i propri diritti — siano di esclusiva competenza del MIT. Una precisazione che evita ambiguità su chi risponde, e a chi, in caso di problemi con i dati degli interessati.

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La faccenda è più ampia

La vicenda, pur riguardando un decreto di portata settoriale, offre uno spaccato significativo su come la pubblica amministrazione italiana si rapporta alla gestione dei dati personali nell'era digitale. La tendenza a collegare banche dati in modo non sempre giustificato, a lasciare margini di ambiguità sulle responsabilità, a non specificare con sufficiente chiarezza le fonti utilizzate per le verifiche, è un problema sistemico che il Garante si trova spesso ad affrontare.

Il fatto che l'Autorità abbia il potere — e la volontà — di intervenire con prescrizioni vincolanti rappresenta una garanzia importante per i cittadini. Sarebbe tuttavia auspicabile che queste accortezze venissero incorporate fin dalla fase di redazione dei provvedimenti, senza necessità di correzioni successive.

Con il recepimento delle indicazioni del Garante, milioni di proprietari di monopattini elettrici si troveranno a registrare il proprio veicolo su una piattaforma pubblica. Hanno il diritto di farlo sapendo che i propri dati personali saranno trattati nella misura strettamente necessaria. Per ora, le condizioni poste dall'Autorità vanno nella direzione giusta.