Bollo auto e moto, ecco cosa cambia davvero dal 2026 al 2028

Bollo auto e moto, ecco cosa cambia davvero dal 2026 al 2028
Il Dlgs 147/2026 riscrive tempi e modalità di pagamento della tassa automobilistica: nuove regole su Regione competente, sconti per la domiciliazione bancaria, rateizzazione dei debiti, fermo amministrativo e vendita dell'usato, con tappe scaglionate fino al 2028
3 settembre 2026

Il bollo cambia pelle, ma non tutto insieme. Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, il legislatore ha messo mano a diversi aspetti della tassa automobilistica nell'ambito della riforma del federalismo fiscale regionale. Il provvedimento tocca automobilisti e motociclisti, ma con un'entrata in vigore scaglionata su tre date diverse, che vale la pena tenere ben distinte per non fare confusione.

Le novità già operative dal 12 agosto 2026

La prima tranche di modifiche è già realtà. Cambia innanzitutto il criterio con cui si individua la Regione a cui versare il bollo: da ora si guarda alla residenza anagrafica del proprietario del veicolo, non più alla targa. Una differenza che può avere un peso concreto per chi si è trasferito di recente e rischia di pagare all'ente sbagliato.

Le Regioni, inoltre, possono ora prevedere uno sconto fino al 20% sulle aliquote per chi sceglie l'addebito diretto permanente su conto corrente bancario o postale. Attenzione però: non si tratta di un automatismo. Serve una legge regionale (o un regolamento per gli enti locali) che introduca concretamente la riduzione, quindi conviene sempre verificare se la propria Regione ha già recepito la possibilità.

Arriva anche una boccata d'ossigeno per chi ha debiti pregressi: la rateizzazione può ora estendersi fino a 72 rate. E viene messo nero su bianco un principio già affermato dalla Corte costituzionale: il fermo amministrativo non esonera dal pagamento del bollo. Il veicolo bloccato non può circolare, ma la tassa resta comunque dovuta finché il mezzo rimane soggetto al tributo — un dettaglio che vale sia per le auto sia per le moto.

Vendere la moto o l'auto a un commerciante non basta più a liberarsi del bollo

C'è un punto della riforma che riguarda da vicino chi vende un mezzo usato attraverso un concessionario o un rivenditore professionale, e che merita attenzione perché smentisce una convinzione diffusa. Consegnare il veicolo al commerciante, rilasciare una procura speciale alla vendita o esibire semplicemente la fattura di cessione non è sufficiente a interrompere l'obbligo di pagare il bollo: ciò che conta, ai fini fiscali, è soltanto la trascrizione della cessione al Pubblico Registro Automobilistico. Se questa avviene entro 60 giorni dalla vendita, l'obbligo si interrompe a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è avvenuta la cessione. Se invece la trascrizione arriva oltre quel termine, il vecchio proprietario può essere chiamato a pagare il bollo fino al momento dell'effettiva registrazione al PRA, anche se nel frattempo non è più lui a possedere il mezzo. Una precisazione pensata anche per alleggerire la burocrazia degli operatori del settore, che non dovranno più compilare l'elenco quadrimestrale con i dettagli di proprietari e contratti di vendita.

Cosa succede dal 1° gennaio 2027

La seconda fase riguarda soprattutto il noleggio a lungo termine senza conducente. Dal prossimo anno sarà l'utilizzatore del veicolo, e non più la società di noleggio, a essere responsabile del pagamento del bollo fino alla scadenza del contratto — un meccanismo che avvicina questa formula a quella già prevista per il leasing finanziario. La norma si applica ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, ma anche a quelli precedenti che vengono prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, oltre ai contratti firmati prima del 2027 la cui consegna del mezzo avviene dopo quella data. Cambia di conseguenza anche la Regione beneficiaria del gettito, che sarà quella di residenza dell'utilizzatore e non più quella della sede della società proprietaria.

Sempre dal 2027, le eventuali esenzioni decise dalle Regioni non potranno più riguardare il superbollo, che resterà quindi dovuto anche nei territori più generosi con le agevolazioni.

Il cambiamento più visibile: dal 2028 bollo legato all'immatricolazione

La modifica probabilmente più percepibile dagli automobilisti e dai motociclisti arriverà però solo dal 1° gennaio 2028, quando entrerà in vigore la nuova cadenza annuale legata al mese di immatricolazione del veicolo. In pratica, la tassa sarà riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione e andrà pagata ogni anno in un'unica soluzione. Per chi possiede oggi un veicolo già immatricolato, però, non ci saranno spostamenti automatici della scadenza abituale.

Le regole specifiche per le moto

Sul fronte dei motocicli, il decreto interviene anche sulle tabelle utilizzate per il calcolo della tassa, aggiornandole per tenere conto delle omologazioni Euro 3 e superiori. Non si tratta però di un aumento generalizzato: l'importo effettivo dipende sempre dalla Regione di appartenenza e dalle caratteristiche del singolo mezzo, quindi per sapere quanto si dovrà versare resta indispensabile fare riferimento alle regole applicate localmente. Confermata anche per le due ruote la linea sul fermo amministrativo e sulla cessione a operatori professionali, esattamente come per le auto.

Restano invariate, per ora, le esenzioni già note: le moto e le auto con più di trent'anni dalla costruzione non sono soggette al bollo (salvo uso professionale), mentre elettriche e ibride plug-in continuano a beneficiare delle agevolazioni temporanee previste dalle normative vigenti. È infine prevista la creazione di un Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA), gestito dal PRA, pensato per uniformare e semplificare la gestione del tributo su tutto il territorio nazionale.

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