Ritorno a scuola: guida alle regole per il tragitto casa-scuola in auto e moto

Ritorno a scuola: guida alle regole per il tragitto casa-scuola in auto e moto
Con la fine delle vacanze e la riapertura degli istituti scolastici, le strade urbane tornano a popolarsi e il tragitto casa-scuola diventa il primo banco di prova quotidiano per genitori e nonni. Al di là del comune buonsenso, questo spostamento è regolamentato da norme precise del Codice della Strada (CdS), pensate per tutelare l'incolumità dei minori e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada
3 settembre 2026

Il modo in cui i ragazzi viaggiano verso la scuola è il primo aspetto attenzionato dalla legge, con normative che variano a seconda del mezzo utilizzato.
In auto (L'Articolo 172 del CdS): costituisce il pilastro normativo per le quattro ruote. Stabilisce l'obbligo assoluto di utilizzare sistemi di ritenuta omologati (seggiolini o rialzi) per tutti i passeggeri la cui altezza sia inferiore a 1,50 metri.

In moto e scooter (L'Articolo 170 del CdS): per chi sceglie di dribblare il traffico su due ruote, le regole si fanno ancora più stringenti.
Sotto i 5 anni vige il divieto assoluto di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni su qualsiasi ciclomotore o motociclo. Non ci sono deroghe.
Sopra i 5 anni il bambino può viaggiare solo se la sua corporatura gli permette di stare seduto in modo stabile. Il requisito tecnico fondamentale è che riesca a mantenere i piedi poggiati sulle apposite pedane del mezzo.
Anche per i minori è ovviamente obbligatorio l'uso di un casco protettivo omologato, che deve essere rigorosamente della taglia corretta ed essere sempre allacciato correttamente.

Il momento più critico è l'arrivo davanti ai cancelli dell'istituto. La fretta porta spesso a manovre azzardate, ma il Codice non fa sconti.
Fermarsi in seconda fila per far "scendere al volo" i ragazzi è una pratica illegale e pericolosa.
Articolo 158 del CdS (comma 2, lettera c): vieta espressamente la sosta in seconda fila per le autovetture (è invece consentita per i veicoli a due ruote).
Comma 1: Se l'auto posizionata irregolarmente blocca la visibilità delle strisce pedonali o il normale flusso del traffico, scatta l'aggravante per intralcio e pericolo.
La multa amministrativa va da 41 a 168 euro. Nei casi in cui l'auto crei un blocco totale o un grave pericolo, le forze dell'ordine possono disporre la rimozione forzata del veicolo (con spese di rimorchio e custodia a carico del trasgressore).

Anche il semplice atto di aprire lo sportello o aspettare l'uscita dei ragazzi è rigidamente regolamentato.
L'apertura degli sportelli (Articolo 157, comma 7 del CdS): la norma vieta a chiunque di aprire le porte o scendere dal veicolo senza essersi prima assicurato di non causare intralcio o pericolo. Per garantire la massima sicurezza, i ragazzi devono scendere esclusivamente dal lato del marciapiede, prestando estrema attenzione all'eventuale sopraggiungere di biciclette, monopattini, scooter o moto. La violazione di questa norma comporta una sanzione da 42 a 173 euro.

Molti genitori arrivano in anticipo e aspettano l'uscita dei figli chiusi in auto. È fondamentale sapere che, durante la sosta, è severamente vietato mantenere il motore acceso per far funzionare l'impianto di aria condizionata o il riscaldamento.
Questa pratica, dannosa per l'ambiente (e specialmente vicino alle scuole), è punita con estrema severità dai controlli della Polizia Locale: multa che va da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro.

Oltre a evitare multe pesanti, rispettare queste norme è il modo migliore per insegnare l'educazione civica e stradale ai propri figli, dando per primi il buon esempio!

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