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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo ha pubblicato lo scorso 28 novembre 2025: è l’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale (previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025) consultabile qui.
Sono soltanto 3.625 apparecchi, quando le leggende metropolitane parlavano addirittura di undicimila dispositivi e lo stesso ministro Matteo Salvini aveva dichiarato che da noi c’era “il dieci per cento di tutti gli autovelox mondiali”. Invece sarebbero meno di quanti se ne trovano in Francia e in Gran Bretagna.
Il comunicato del MIT parla di “un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Tramite la piattaforma telematica predisposta, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione , nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero. Come previsto, gli aggiornamenti continueranno anche dopo la scadenza, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso”.
La prima conseguenza? A partire dal 29 novembre tutti i dispositivi non presenti nell’elenco e quindi non regolarmente censiti sono da considerarsi “non a norma”. Se il Comune o l'ente competente continuerà a utilizzarli, le multe basate sulla misurazione di quell'autovelox potranno essere dichiarate nulle. All’atto del ricevimento del verbale, l’automobilista potrà consultare l’elenco on line: se il dispositivo che ha registrato la violazione c’è, allora sarà legittimo il ricorso.
Ma attenzione: va considerato che l'elenco ufficiale degli autovelox è in progress, come dice lo stesso ministero quando afferma che "gli aggiornamenti continueranno anche dopo la scadenza". I Comuni saranno tenuti a comunicare "tempestivamente" ogni novità, Ne consegue che, se un rilevatore di velocità nella lista non figura, non si può escludere che il Comune l'abbia installato da poco e il ministero, pur avvertito, non abbia ancora aggiornato l'elenco. Bisognerà comunque fare ricorso per accertare che la multa sia nulla. Ricordiamo che la procedura va effettuata entro sessanta giorni in Prefettura o entro trenta giorni presso un giudice di pace.
E c’è una seconda conseguenza. Il censimento non risolve il più grande dei problemi che continua a pesare sugli autovelox in Italia: le multe elevate attraverso apparecchi censiti ed approvati, ma non omologati, non hanno valore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione: "per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve aver completato il processo di omologazione. La semplice approvazione non può essere considerata equipollente all'omologazione". E l’orientamento della Cassazione è da considerarsi indirizzo per tutti i Tribunali d’Italia.