Se guidi il motorino ubriaco, ti giochi la patente

Se guidi il motorino ubriaco, ti giochi la patente
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Lo dice la Cassazione. Guidare ubriachi un'auto o un ciclomotore rappresenta lo stesso pericolo sulle strade e per la legge costituisce il medesimo reato. La regola non vale per i ciclisti, a cui non è richiesta alcuna abilitazione alla guida
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29 agosto 2012

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Se guidi il motorino ubriaco, ti giochi la patente


Guidare ubriachi un'auto o un ciclomotore rappresenta lo stesso pericolo sulle strade e per la legge costituisce il medesimo reato. A stabilirlo è la quarta sezione penale della Cassazione che con la sentenza n. 32439/2012 condanna un centauro sorpreso a guidare in stato di ebbrezza che aveva fatto ricorso contro la sospensione della patente imposta dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Un chiarimento importante


Un chiarimento importante perché la Suprema Corte anche a Sezioni unite, in passato, ha difeso il principio per cui le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse guidando veicoli che non richiedono la patente. Secondo la Suprema corte però questo ragionamento non è più valido quando si guida un veicolo che ha comunque bisogno di una 'abilitazione' sia pure di rango inferiore come è per il motorino dopo le riforme del 2003 e del 2005.
In pratica, la 'non applicazione' delle pene accessorie quando si è alla guida di veicoli che non richiedono il possesso della patente, non si applica quando per guidare il veicolo sia necessaria un'abilitazione, come nel caso dei ciclomotori.

Si "salvano" i ciclisti


Si 'salvano' da questo tipo di provvedimento, quindi, solo i ciclisti, esenti dal ritiro della patente in caso di guida in stato di ebrezza poiché per guidare una bicicletta non occorre alcun certificato abilitativo. La Cassazione ha motivato il respingimento del ricorso affermando che "nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un'idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore".
Questo è supportato anche dalla considerazione che, secondo i giudici, "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, compresa quella speciale". 

Da qui la considerazione che chi guida un ciclomotore con il certificato di idoneità deve sentirsi a tutti gli effetti equiparato al conducente di un'automobile con la patente A. Solo coloro i quali guidano le biciclette sono esentati dalla pena accessoria del ritiro della patente, (ma rispondono comunque della violazione di cui all'art.186 Codice della Strada) in quanto la guida è consentita liberamente e non necessita di abilitazione o di alcuna idoneità alla guida.

Fonte: ANSA

 

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