Modifiche al Codice della Strada

Il Decreto Legge del 3 agosto è approvato in via definitiva dal Senato e diventa Legge. Ecco le nuove disposizioni per aumentare la sicurezza sulle strade
3 ottobre 2007
Il Decreto Legge convertito in questi giorni era stato presentato dal ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi e prevedeva un inasprimento delle misure e dei controlli volti a limitare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool. In caso di violazione era previsto l'arresto fino a sei mesi. Con 144 sì, 17 no e 58 astenuti, il Senato ha convertito in legge il DL 117, a cui sono state fatte delle correzioni. L’impianto normativo ha come obiettivo prioritario la sicurezza stradale e colpisce i comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, al di là del tipo di veicolo condotto. Molti di noi, oltre a guidare la moto, sono automobilisti. Vediamo quindi cosa c’è da sapere e quali sono le novità approvate oggi (fonte ASAPS). PATENTE Chi conduce autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con un’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. La stessa sanzione si applica a coloro che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. LIMITAZIONI ALLA GUIDA Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio (non più per tre anni) non è consentito condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t (non più 60). VELOCITA’ Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida (scelta questa voluta per non danneggiare eccessivamente chi utilizza il veicolo per lavoro). Una reiterazione comporta la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Una ulteriore violazione comporta la revoca della patente. USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA E’ consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. A chi trasgredisce è inflitta una sanzione tra 148 e 594 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi se lo stesso guidatore compie un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. CONDIZIONATORE Non interessa i motociclisti. Ma fa sorridere e riguarda un comportamento assai diffuso. E’ vietato, durante la sosta o fermata del veicolo, tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. E’ prevista in questo caso una sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro. ALCOOL La norma prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca un reato più grave: a) con un’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a 1 mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Nei casi b) e c) la pena può essere sostituita con l’obbligo di svolgere un’attività sociale presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento del grado alcolemico il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 3.000 (in caso di incidente). Si tratta di una disposizione discutibile che evita la revoca della patente a chi rifiuta il test. DROGA Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. In caso di incidente le pene sono raddoppiate. GESTORI LOCALI Stop all’alcool dopo le 2 di notte. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test. DUE RUOTE Sui veicoli a 2 ruote è vietato portare i minori di anni 5. Chi viola la norma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a 594. Nell’insieme si tratta di un complesso di norme condivisibile (fatta eccezione per la modifica che riduce da 3 a 1 anno il periodo di limitazione delle auto potenti per i neo patentati). Chiarezza è forse fatta in tema di AUTOVELOX: le imboscate non sono più ammesse, anche le postazioni mobili dovranno essere preavvisate mediante cartelli e segnali luminosi. Andrea Perfetti (foto archivio ASAPS)

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