Firenze. Casco obbligatorio in monopattino, il Tar annulla l'ordinanza

Firenze. Casco obbligatorio in monopattino, il Tar annulla l'ordinanza
Marco Berti Quattrini
Il Tar Toscana ha annullato l'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella. Il motivo? Non c'è una "concreta ed effettiva situazione di emergenza locale"
9 febbraio 2021

Quando dal 1° febbraio a Firenze è diventato obbligatorio indossare il casco alla guida di un monopattino elettrico, in tanti hanno pensato: "bravi questi fiorentini!". D'altra parte i dati forniti recentemente dall'Asaps sono decisamente preoccupanti: in Italia ogni tre giorni c'è un incidente grave che coinvolge un monopattino. E' notizia di pochi giorni fa la morte di una 34enne investita da un tir mentre guidava il monopattino a Genova.
Ma non tutti sono d'accordo: Timove e Bit Mobility, due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing nel capoluogo toscano, hanno fatto ricorso ai giudici amministrativi e hanno ottenuto l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella.


Nella sentenza si legge: "i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all'interno della sua motivazione". "Ciò chiarito - continua - secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente". "Ciò in quanto il riferimento al sindaco - viene spiegato - operato dalle norme del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza; soltanto i provvedimenti concernenti l'istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale".

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