Sospensione per doppia infrazione ed esame con mezzo non proprio

Sospensione per doppia infrazione ed esame con mezzo non proprio
La patente a punti può essere sospesa anche se si commette la stessa infrazione nell'arco di 12 mesi. L'esame di guida può essere sostenuto anche con un mezzo non di proprietà del candidato | Scuolaguida.it
3 agosto 2011

Punti chiave


Sospensione per doppia infrazione


In applicazione della legge 120/2010 inizia la gestione da parte del Ministero dei nominativi di conducenti che hanno commesso doppie infrazioni non contestuali nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuno la decurtazione di almeno 5 punti.

Verranno inviati agli UMC tabulati contenenti i nominativi di conducenti aventi un numero di punti diverso da 0 al fine di consentire agli Uffici di competenza di poter assumere gli eventuali provvedimenti di revisione della patente.

Esame con mezzo non proprio


Per l’effettuazione di una o più prove d’esame per il conseguimento del patentino, certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonchè della patente di categoria A per accesso diretto, e' possibile utilizzare un ciclomotore od un motociclo di terzi.
 

La recente circolare ministeriale n. 21509 /8.3 ha stabilito che in sede d'esame, ma anche durante la formazione dei propri allievi per le Autoscuole (qualora i predetti soggetti non dispongano in proprietà ovvero in leasing ), è possibile disporre di veicoli messi a disposizione di terzi: ciclomotore per il conseguimento del patentino e per la patente A - accesso diretto - di un motociclo di almeno 35 kW di potenza.

Quindi occorrerà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del proprietario del veicolo interessato che autorizzi l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica o il privatista all’uso dello stesso per l’effettuazione di una o più prove d’esame (da conservare anche presso gli atti dell'autoscuola).

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