Gancio di traino: non è più necessario il collaudo

Gancio di traino: non è più necessario il collaudo
Fra le novità dell'ultimo decreto del MIT c'è anche la cancellazione del collaudo del gancio di traino sulle automobili. Da ora è sufficiente una apposita dichiarazione, ma va sempre aggiornata la Carta di Circolazione
18 febbraio 2021

Fra le ultime decisioni del precedente governo rientra anche un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 37 del 14 febbraio scorso.

Fra i vari provvedimenti ce n'è almeno uno che interessa i motociclisti che vogliono usare la propria automobile ad esempio per il traino di un carrello portamoto. Altre novità riguardano i serbatoi Gpl, i doppi comandi per le automobili impiegate dalle scuola guida e per gli adattamenti dei comandi a uso dei disabili.

Da ora in avanti non sarà più necessario recarsi alla Motorizzazione Civile per eseguire il collaudo del gancio di traino, sarà sufficiente una dichiarazione di esecuzione del lavoro a regola d'arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti.

Resta però l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione, presentando la relativa domanda entro 30 giorni dal montaggio, da parte dell'intestatario del veicolo oppure servendosi di una agenzia di pratiche automobilistiche.
Nel primo caso il costo è di 10,20 euro per il versamento sul cc postale 9001 più 16 euro di imposta di bollo sul cc postale 4028.

Alla domanda di aggiornamento vanno allegati l'attestato dei lavori da parte dell'officina, la certificazione originale dei componenti montati e, solo se previsto, un certificato di conformità.

Chi prima del 14 febbraio ha presentato una domanda di aggiornamento beneficerà di un trattamento transitorio.
Per consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto “in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte – precisa la Motorizzazione - le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all'accreditamento dell'officina e alle relative dichiarazioni.

Nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione potranno essere scelte in alternativa due soluzioni: allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l'UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo), oppure allegare i nuovi versamenti provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso”.

Il consiglio è poi di contattare la propria compagnia assicurativa per l'eventuale adeguamento della polizza RC.