Bollo: si paga la metà per le moto tra i 20 e 29 anni

Bollo: si paga la metà per le moto tra i 20 e 29 anni
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Lo prevede la nuova Legge di Bilancio. Il requisito è che la moto, immatricolata tra i 20 e i 29 anni fa, sia iscritta a un registro storico
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
2 gennaio 2019

La nuova Legge di Bilancio, approvata lo scorso 30 dicembre ed entrata in vigore ieri, martedì 1 gennaio, reintroduce le agevolazioni fiscali sul bollo per i mezzi tra i 20 e i 29 anni di età, che erano state tolte nel 2015. Per i veicoli ultra trentennali l'imposta, come in precedenza, non si paga.

Relativamente alla tassa di possesso il testo della nuova legge riporta: “Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del Certificato di Rilevanza Storica [...] e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento".

Ovvero per beneficiare di questa riduzione occorre che il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) debba essere rilasciato da ASI, Registro Storico FMI o da uno degli altri Registri Storici riconosciuti dal Codice della Strada, quali Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, eccetera.

Ma come bisogna procedere? Una volta ottenuto il CRS, a meno che non ne sia già in possesso, occorre recarsi alla Motorizzazione Civile di competenza, con le ricevute di due versamenti con bollettino postale (10,20 euro e 16,00 euro). Occorre presentare il CRS, la carta di circolazione in originale e in fotocopia, e il modulo TT2119 compilato che è scaricabile online dal sito del Ministero dei Trasporti. Sarà quindi consegnato l'adesivo, con il numero CRS, da apporre sul libretto di circolazione.

Come abbiamo già scritto qui, la Legge di Bilancio riconosce anche un contributo a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 (veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di costruzione fino a 45 km/h) e L3 (veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima di costruzione oltre 45 km/h), e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi. In questo caso viene riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2.