Tutto quello che c'è da sapere su moto, scooter, gomme invernali

Tutto quello che c'è da sapere su moto, scooter, gomme invernali
Una guida completa riguardo l'utilizzo di moto e scooter durante l'inverno. Multe salate per chi va in moto con neve o ghiaccio, anche se con pneumatici invernali
2 dicembre 2020

Gomme invernali in moto e in scooter, ecco come comportarsi in inverno: con i primi freddi siamo abituati ormai a fare il cambio gomme installando quelle invernali o termiche sulle nostre auto, ma come dobbiamo comportarci sulle due ruote

Assogomma e Federpneus hanno rilasciato una nota a tal riguardo, affermando che è stata "resa disponibile la circolare datata 27 maggio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12424-DIV3-C che, come peraltro richiamato espressamente nella stessa, non fa altro che confermare quanto riportato nella circolare del Ministero dei Trasporti n.103 del 1995. Infatti, si ribadisce che ciclomotori e motocicli possono montare, nello specifico periodo stagionale, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione fino ad un minimo di M (130 km/h), senza alcuna necessità di modificare il citato documento di circolazione", con il solo obbligo di "rispettare i limiti più restrittivi eventualmente
imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico".

Cosa significa? La circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come nel caso degli pneumatici per autovetture, permette nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile anche a moto e scooter l’installazione di pneumatici termici di tipo M+S, anche se con codice di velocità inferiore rispetto a quanto previsto da libretto ma, mentre gli pneumatici invernali sono obbligatori per le auto, non lo sono per le moto o per gli scooter.

Gli pneumatici termici o gomme da neve, infatti, anche per le moto e per i ciclomotori, garantiscono una migliore resa in caso di temperature rigide, incrementando sia l’aderenza in percorrenza, che in frenata e sono quindi raccomandabili per chi usa il proprio mezzo a due ruote in inverno.

Detto ciò, però, nonostante l’adozione di gomme invernali, la legge è molto chiara riguardo la limitazione della circolazione di moto, scooter e ciclomotori. La Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. prot. RU\1580, che disciplina la “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve”, infatti, pur consentendo a moto e scooter di circolare durante il periodo invernale senza l’obbligo di dover montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve, impone il divieto assoluto di circolazione dei veicoli a due ruote in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto.

Oltre ad essere estremamente pericoloso sia per se stessi che per gli altri, utilizzare la moto o lo scooter in caso di neve o ghiaccio è anche punito severamente dalla legge infatti, come prevede l’articolo 6 comma 14 e l’articolo 7 comma 13 del Codice della Strada, “chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344”.

Cosa fare delle proprie gomme invernali dopo il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile? Per i restanti giorni dell’anno i veicoli equipaggiati con pneumatici M+S con codice velocità inferiore a quanto prescritto dal libretto, non possono circolare, se non dopo modifica specifica alla carta di circolazione ed è quindi necessario rimuoverli e sostituirli con pneumatici estivi, più sicuri e maggiormente performanti in caso di temperature miti.

In rete circolano diversi modelli di catene da neve per moto ma è necessario tenere presente che questi dispositivi non sono omologati per l'utilizzo stradale visto che, in ogni caso, la circolazione di moto, scooter e ciclomotori è vietata e multata in caso di neve o ghiaccio per terra. Senza citare il fatto che in caso di sinistro l'assicurazione potrebbe rivalersi sull'assicurato che non ha rispettato le prescrizioni di legge.

Ad approfondire l'argomento e a fare ulteriore chiarezza, nel 2022  è intervenuto un comunicato di ANCMA, congiunto con Assogomma e Federpneus, dove viene spiegato che: "Per le tipologie di pneumatici moto di cui sopra (M+S), ai sensi del Regolamento delegato UE 3/2014, del 24 ottobre 2013, è consentito l’impiego, purché sia “occasionale”, con le medesime misure riportate in carta di circolazione, un codice di velocità declassato fino ad un minimo di M (pari a 130 km/h) e con l’accortezza che venga chiaramente segnalato al conducente il limite di velocità massimo di impiego mediante l’apposizione di una targhetta monitoria.

Inoltre, va detto che non esiste una definizione di “uso occasionale o temporaneo” ai sensi dei regolamenti UE di omologazione. Il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, con Circolare del 17 gennaio 2014, ha voluto chiarire che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio coincide con la durata delle Ordinanze invernali introdotte con la Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 (15 novembre – 15 aprile). Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a “Q” (vedi circolare ministeriale 104/95) il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio. Tuttavia è importante evidenziare che tali prescrizioni non sono applicabili nel caso di ciclomotori e motocicli. Infatti, la Direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto."

"Tutto ciò premesso possiamo riassumere il tutto in tre casistiche:

  • È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
  • È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.
  • Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore del pneumatico, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione".

Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2018, aggiornato il 3 dicembre 2020 e il 28/11/2025

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