Cassazione. Anche gli autovelox mobili devono essere segnalati

Cassazione. Anche gli autovelox mobili devono essere segnalati
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Una sentenza della Suprema Corte stabilisce che se i velox mobili non sono adeguatamente segnalati le multe saranno nulle
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27 ottobre 2021

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Anche gli autovelox mobili, quelli montati all'interno dei veicoli della Polizia dovranno essere adeguatamente segnalati. A stabilirlo è la  Cassazione che con l'ordinanza 29595 della Seconda sezione civile ha stabilito che la presenza a bordo di autovelox deve essere segnalata agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile collocata sullo stesso veicolo su cui sono installate le apparecchiature. 

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Comune di Feltre che voleva fosse revocato l'annullamento di una multa elevata nei 2015. La Cassazione invece confermato la decisione del Tribunale e del Giudice di pace di Belluno che avevano cancellato la multa perché il Codice della Strada prevede l'obbligo di "presegnalazione" delle postazioni di controllo della velocità e che tale obbligo si applica anche per le postazioni mobili nonostante il decreto ministeriale esoneri dall'esporre segnalazioni. 

La Cassazione infatti ha stabilito che il Codice della strada prevale sui decreti ministeriali. I CdS prevede infatti che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" e che "le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno". La Cassazione ha precisato inoltre che: "la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada". Quanto previsto dal Codice della Strada, "in quanto legge ordinaria dello Stato - sottolinea la Cassazione - è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest'ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario".

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