Dal Cdm arriva l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Il punto di svolta è vicino

Dal Cdm arriva l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Il punto di svolta è vicino
Ieri sera il governo, durante il Consiglio dei ministri, ha approvato in via preliminare il nuovo schema di decreto legislativo con i relativi nuovi punti
4 agosto 2023

Si sono fatti ulteriori passi avanti su uno degli argomenti più discussi dell'ultimo periodo: la mobilità leggera.

Durante la serata di ieri, giovedì 3 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto dove si prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i discussi monopattini elettrici.

Ecco il contenuto del testo.

Le modifiche del testo

Nel testo, secondo quanto contenuto in una nota del Mimit, troviamo importanti modifiche al codice della Strada e al codice delle assicurazioni private, dove nello specifivo vengono definiti i casi in cui è necessaria una copertura assicurativa. 

In parole semplici l'obbligo di copertura assicurativa viene esteso a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati i veicoli, dal fatto che siano fermi o in movimento, dalla loro circolazione in zone il cui l'accesso è soggetto a restrizioni (per esempio mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all'aereo). 

Previsto inoltre un obbligo specifico per i veicoli elettrici. Avere una copertura assicurativa per monopattini di questo genere sarà quindi obbligatorio.

Si può sospendere l'assicurazione?

Nel provvedimento, secondo quanto scritto nella nota, sono inserite anche alcune deroghe: è escluso l'obbligo di copertura assicurativa per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto; per i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro); per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad es. per utilizzo stagionale). Anche qui la novità è che la sospensione volontaria dell'assicurazione è ora una scelta dell'assicurato. In tal modo si codifica una possibilità che finora era rimessa alla libera scelta dell'impresa assicuratrice. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all'annualità.