Con il passeggero su motorino e 125 a 16 anni, dal 18 agosto si può

Con il passeggero su motorino e 125 a 16 anni, dal 18 agosto si può
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che permette, a partire dal prossimo 18 agosto, il trasporto del passeggero su un ciclomotore, su una moto 125 cc e sui quadricicli una volta compiuti i 16 anni. Occhio all'assicurazione però
  • Maurizio Gissi
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7 agosto 2015

Lo scorso 23 luglio sono state approvate dal Senato una serie di modifiche legislative necessarie all'adeguamento delle leggi per gli appartenenti all'Unione Europea (Legge europea 2977 del 2014), in pratica le novità si sono rese necessarie per evitare una procedura d’infrazione a carico del nostro Paese per il mancato rispetto delle normative comunitarie. Il 3 agosto è stata è stato pubblicato l'Atto della Camera, convertito nella Legge n.115 del 29 luglio. Si vanno così a modificare gli articoli 115, 116, 118-bis, 170 del Codice della Strada, la legge entrerà in vigore il prossimo 18 agosto.

Uno degli articoli che riguarda le due ruote è il n.11 e concerne il trasporto del passeggero su ciclomotori e 125 cc da parte di conducenti che abbiano compiuto i 16 anni . La nuova legge consente il trasporto del passeggero su un ciclomotore, moto fino a 125 cc, tricicli e quadricicli leggeri senza quindi dover attendere la maggiore età. Naturalmente i veicoli devono essere omologati per il trasporto del secondo passeggero – ormai tutti i nuovi ciclomotori lo sono - e bisogna possedere una delle seguenti patenti: AM (per i ciclomotori), A1 oppure B1 per moto/tricicli e quadricicli.

E' una modifica che rassicurerà qualche genitore, che forse renderà più appetibile prendere la patente moto a 16 anni invece di aspettare la B a 18, e che forse aiuterà la vendita di ciclomotori e 125. Sempre che i costi assicurativi non aumentino in maniera ingiustificata.

Dal 18 agosto uno degli aspetti da considerare è che sulla polizza assicurativa RC che abbiamo non sia prevista la rivalsa della compagnia nei nostri confronti dopo aver risarcito il passeggero, a volte le clausole lo prevedono in cambio di tariffe più basse. Ovvero occorre verificare che nella polizza sia indicata la rinuncia alla rivalsa. Inoltre occorre tenere presente che in caso di incidente, un conducente minorenne potrà essere sempre responsabile nei confronti di lesioni a terzi trasportati. Insomma, è meglio verificare con la propria compagnia assicuratrice che non ci siano problemi in caso di incidente che coinvolga il conducente minorenne.
Altro aspetto da ricordare, che vale sempre, è che chi non ha compiuto ancora 21 anni deve rispettare il “tasso zero” di alcol, ovvero non può bere niente di alcolico prima di mettersi alla guida.

La nuova legge modifica anche la qualificazione degli esaminatori di guida (interessa le scuole guida), mentre per le patenti speciali viene eliminato il limite di massa del rimorchio, prima fissato in 750 kg.

 

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