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nainonumberone
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2010 17:54:51



Iscritto: 11/09/2009
Locazione: provincia di Varese
Ciao ragazzi,
per l'articolo 201 del Codice della strada un eventuale multa deve essere notificata entro 150 Giorni dalla data dell'infrazione.
Se il postino arriva a casa e non trova nessuno ovviamente lascia la solita letterina dove ti invita ad andare alla posta a prelevare una raccomandata.
A questo punto mi chiedo: ma la data di notifica da considerare è il giorno in cui il postino imbuca la lettera o quella nel quale tu vai a ritirare la raccomandata?
A me verrebbe istintivo pensare che sia la seconda (infatti nessuno può essere sicuro che la lettera mi sia pervenuta nella cassetta o che qualcuno non l'abbiarubata)...ma a questi punto se io non vado a ritirare la raccomandata in posta entro 150 giorni vado sicuramente in prescrizione....
Boooooooooooooooo....secondo voi come funziona?

Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...

Non è che se ce lo hai grosso lo devi fare vedere per forza a tutti.....

In strada non va più forte il più bravo...ma il più....

SUPER SIC UNO DI NOI!!!

Il Moderatore
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2010 18:15:30



Iscritto: 16/05/2008
Locazione: Milano
non è che per notifica si intende invio?
perché in questo caso è tutta un'altra storia

se non fosse così lo farebbero tutti Whistle

mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
villus
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2010 18:20:36



Iscritto: 23/02/2007
Locazione: magnavacche
ciao nainonumberone hai PMWhistle
Wormbike
Inviato: mercoledì 27 gennaio 2010 23:34:08



Iscritto: 13/06/2008
Locazione: RC
ART. 149 CPC
Notificazione a mezzo del servizio postale.
. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
[III]. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

Artt. della L. n. 334/1982 in materia di notifica a mezzo posta

Art. 4.
[...] L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. [...]
Art. 7
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata .
Art. 8.
[...] Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.[...]


[i]'nsomma, fin quando tu o qualcun altro previsto dalla legge non firma la ricevuta, non si ha notifica.


"Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
nainonumberone
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 08:38:00



Iscritto: 11/09/2009
Locazione: provincia di Varese
Originariamente inviato da Wormbike
ART. 149 CPC
Notificazione a mezzo del servizio postale.
. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata .
Art. 8.
[...] alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.[/b][...]


[i]'nsomma, fin quando tu o qualcun altro previsto dalla legge non firma la ricevuta, non si ha notifica.


Grazie ragazzi e spèrattutto Grazie worm...bella ricerca,!!! però secondo me la notifica parte lo stesso anche se non firmi infatti se non ho letto male all'ultimo comma c'è scritto: "con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito"d'oh! d'oh! d'oh!

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nainonumberone
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 08:39:04



Iscritto: 11/09/2009
Locazione: provincia di Varese
Originariamente inviato da villus
ciao nainonumberone hai PMWhistle

Scusami ma che significa PM, gli acronimi non sono mai stati il mio forte...Angel

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Wormbike
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 09:43:26



Iscritto: 13/06/2008
Locazione: RC
Originariamente inviato da nainonumberone


'nsomma, fin quando tu o qualcun altro previsto dalla legge non firma la ricevuta, non si ha notifica.




Grazie ragazzi e spèrattutto Grazie worm...bella ricerca,!!! però secondo me la notifica parte lo stesso anche se non firmi infatti se non ho letto male all'ultimo comma c'è scritto: "con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito"d'oh! d'oh! d'oh!
[/quote]

Ah, se non sbaglio 'sta cosa che hai detto è stata cassata dalla corte costituzionale. Attendiamo, comunque, l'intervento di un leguleio attivo, visto che per loro le notifiche sono come il lievito nella pizza.

"Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
Il Moderatore
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 11:28:40



Iscritto: 16/05/2008
Locazione: Milano
Originariamente inviato da nainonumberone
Originariamente inviato da villus
ciao nainonumberone hai PMWhistle

Scusami ma che significa PM, gli acronimi non sono mai stati il mio forte...Angel


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Angel

mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
nainonumberone
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 14:38:11



Iscritto: 11/09/2009
Locazione: provincia di Varese
Originariamente inviato da Otto
Originariamente inviato da nainonumberone
Originariamente inviato da villus
ciao nainonumberone hai PMWhistle

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Angel

Grazie Otto...come si vede che sono un novellino del forum vero?d'oh!
Angel Angel Angel

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