Promozioni moto, è lecito annullarle quando sono ancora in corso?

Promozioni moto, è lecito annullarle quando sono ancora in corso?
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Un lettore ci segnala la sua esperienza di acquisto: legge di una promozione in corso, si presenta in concessionaria e scopre che non è più valida per la moto che vuole comperare. E' una pratica corretta? Le Case possono farlo? Scopriamolo
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
6 aprile 2016

Sconti e promozioni sono una componente attiva del libero mercato, una prassi commerciale della quale beneficiano acquirente e venditore. Ed è una pratica regolamentata.

Enrico Rossi, lettore di Moto.it, ci ha scritto riportando la sua esperienza: l'acquisto di una KTM EXC 125 in seguito alla campagna promozionaleMuddy Winter” lanciata dall'importatore austriaco lo scorso mese di gennaio.

«Felice possessore di una (la terza) “orange" - ha scritto - , e invogliato dalla promozione Muddy Winter riportata anche dal vostro sito, decido di approfittarne e di prendere il modello 125 EXC con 1.000 euro di sconto.
Significava un buon affare e ho quindi deciso di acquistarlo ma, incredibilmente, il mio concessionario mi dice che per problemi di immatricolazione futura di tale modello la promozione è "sospesa" o insomma terminata (l'anno prossimo la due tempi austriaca smetterà di essere prodotta, non potendo rispettare l'omologazione Euro4, ndr).
Infastidito della cosa e comunque rassegnato all'acquisto senza sconto, scrivo direttamente alla casa produttrice che ammette la scelta fatta di interrompere la promozione, proprio perché la moto non verrà più proposta e tutti la vogliono. Quindi, come al mercato del pesce, si cambiano le carte in tavola».

 

La locandina della promozione KTM
La locandina della promozione KTM

Interpellata sulla questione, KTM Italia ci ha risposto: «Abbiamo deciso di sospendere la promozione Muddy Winter che includeva la 125 EXC il giorno 17 febbraio, comunicandolo tempestivamente alla rete dei concessionari KTM. Purtroppo l’informazione non è arrivata con altrettanta rapidità ai consumatori finali, in quanto non abbiamo avuto il tempo materiale di aggiornare le numerose pagine pubblicitarie presenti sui giornali di settore.
In ogni caso siamo certi che il nostro concessionario abbia informato il cliente prima dell’acquisto, che è avvenuto il 25 febbraio.
Detto questo, il concessionario dove il signor Rossi ha acquistato la moto lo aspetta per una sorpresa, che siamo certi verrà gradita. Siamo certi che il signor Enrico apprezzerà il gesto del concessionario che, come noi, tiene alla soddisfazione dei nostri clienti».

Procedura corretta?

Raccontata la vicenda va data però risposta ad alcune domande che crediamo possano interessare tanti altri lettori.
Escludendo dalla promozione in corso un modello, KTM ha agito correttamente? Come sempre anche in questo caso erano chiari il periodo di validità dell'iniziativa e c'era la consueta precisazione “presso i concessionari aderenti all'iniziativa e fino ad esaurimento scorte”. Ma era sufficiente? Il venditore ha il diritto a modificare i termini della promozione? E in quale misura?

Abbiamo girato le domande all'avvocato Giacomo Jannotta, dell'omonimo Studio padovano. Esperto per le materie legate ai diritti dei consumatori, ma anche dei concessionari e delle Case stesse, e che da anni collabora con Moto.it e Automoto.it

«La materia che regolamenta il rapporto tra Venditore e Consumatore è contenuta nel Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

All’articolo 129 è scritto:“Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. Si affrontano inoltre le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche e nella pubblicità, i difetti di conformità, i doveri del venditore, eccetera.

«In particolare la “garanzia di conformità” - precisa l'avvocato Jannotta -, che non va confusa con la garanzia che riguarda il funzionamento del bene, è sintetizzata nel principio che il venditore deve consegnare al consumatore un bene corrispondente a quanto promesso contrattualmente. Pertanto una vendita è inficiata da difetto di conformità anche se il bene è perfettamente funzionante ma le sue caratteristiche non corrispondono a quanto promesso contrattualmente. Alla promessa contrattuale è equiparata la “dichiarazione pubblica”.

Il concetto di “conformità”, quindi, può sintetizzarsi in un requisito essenziale: quello della “ trasparenza” cui il venditore deve improntare la trattativa di vendita con il consumatore

«Se, ad esempio, il venditore ha accettato un ordine relativo a una moto dotata di Abs che, però, nel veicolo che sta consegnando non è presente, si configura un difetto di conformità. E qualora il cliente dovesse provare che senza questo accessorio, per l’uso che abitualmente ne fa, la moto perde gran parte della sua utilità per cui non l’avrebbe acquistata senza Abs, può arrivarsi perfino alla risoluzione del contratto. Ora se ci riferiamo alla campagna promozionale che offre un determinato prodotto ad un prezzo scontato, ci troviamo in presenza di una “dichiarazione pubblica” che riguarda una “caratteristica specifica del bene” quale è il suo prezzo.

«Ma se prima della scadenza pubblicizzata il Costruttore/Importatore dovesse decidere di interromperla deve darne comunicazione pubblica con gli stessi mezzi e lo stesso rilievo con cui ha pubblicizzato la campagna. Qualora per motivi oggettivi non riuscisse a farlo, è il venditore che prima della conclusione del contratto deve comunicarlo al cliente il quale può richiedere e concordare con il venditore la soluzione che risulta più soddisfacente.

«Qualora ciò non dovesse verificarsi ci si trova in presenza di un difetto di conformità. Al difetto di conformità si può porre rimedio con la riparazione (cosa che nel caso prospettato è impossibile); con la riduzione del prezzo, qualora il difetto di conformità dovesse limitare parzialmente l’utilità del bene; con la risoluzione del contratto qualora il difetto di conformità dovesse limitare in maniera grave l’utilità del bene. Il concetto di “conformità”, quindi, può sintetizzarsi in un requisito essenziale: quello della “ trasparenza” cui il venditore deve improntare la trattativa di vendita con il consumatore».


Fortunatamente in questo caso le indicazioni segnalate dall'avvocato Jannotta sono state seguite. E alla fine in casa Rossi è arrivata la quarta "orange".
Nello specifico, al di là della comprensibile delusione per uno sconto annunciato e mancato, non si può recriminare nulla a proposito dell'operato del venditore e lo stesso acquirente ha detto di essere stato informato del cambiamento delle condizioni.

In generale sta poi al concessionario, piuttosto che alla Casa, gestire il rapporto migliore con il proprio cliente, magari compensando in altro modo la mancata opportunità di sconto. Basandosi su un “Codice di buona relazione” non scritto, ma gradito.

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